Circolazione e sosta: il contrassegno di parcheggio per disabili

Circolazione e sosta disabili

Le persone invalide o con capacità di deambulazione ridotta possono ottenere, a patto di avere una conferma da parte di una specifica equipe medica, un contrassegno che permette loro di avere accesso alle zone di traffico limitato e a dei parcheggi riservati.

Come ottenere il contrassegno disabili:

Per ottenere il contrassegno per il parcheggio il disabile deve rivolgersi alla propria ASL di riferimento e farsi rilasciare dall’ufficio del medico legale una certificazione medica che attesti l’impossibilità di deambulare correttamente o la situazione di cecità. Una volta ottenuto sarà necessario presentare una domanda al sindaco del proprio comune di residenza che provvederà a rilasciare il contrassegno di validità quinquennale.

Qualche consiglio: Per evitar ela doppia visita, quella della commissione invalidità e quella delle medicina legale nel 2012 è stata approvata una normativa che permette alla Commissione medica adibita all’accertamento di annotare sui verbali anche la condizione richiesta dal Codice della Strada.

Il rinnovo del contrassegno disabili

Per rinnovare il contrassegno di parcheggio dei disabili è possibile presentare un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni in cui è stato rilasciato il contrassegno.

Disabilità momentanea e contrassegno:

Nel caso in cui un soggetto si trovasse in una momentanea situazione di difficoltà di deambulazione a causa di un incidente o di una riabilitazione molto lunga, è comunque possibile che la commissione medica rilasci un contrassegno temporaneo che recherà il tempo della durata dell’invalidità fisica.

Le normative:

Il possesso del contrassegno è previsto dall’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 modificato in seguito il 30 luglio 2012, n. 151. La possibilità di ottenere il contrassegno è stata in seguito estesa anche ai non vedenti DPR 503/1996 art. 12 comma 3. La normativa che permette di evitare la doppia visita è l’ art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35

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