Il Passaggio di proprietà di un’auto destinata a una persona disabile può beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), imposta dovuta al momento del cambio di proprietà del veicolo. Questa esenzione si applica sia per veicoli nuovi che usati, ma non è prevista per i mezzi acquistati da persone con cecità o sordità.
Dove fare la domanda
Inoltre, il beneficio può essere richiesto anche se l’auto viene intestata a un familiare che ha a carico fiscalmente la persona con disabilità, similmente a quanto avviene per l’esenzione del bollo auto. Per usufruire dell’esenzione, è necessario fare domanda presso l’ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) della propria zona.
Quali veicoli rientrano nell’esenzione del Passaggio di proprietà?
L’esenzione riguarda veicoli che rispettano determinati requisiti legati alla cilindrata. Per i motori a benzina o ibridi, la cilindrata non deve superare i 2000 cc, mentre per i motori diesel o ibridi la soglia è di 2800 cc. Se si tratta di un’auto elettrica, la potenza massima consentita è di 150 kW. L’agevolazione si applica a un solo veicolo alla volta, anche se può essere guidato da un accompagnatore.
Documentazione necessaria
Per ottenere l’esenzione IPT, è fondamentale presentare un certificato medico che attesti la condizione di disabilità o invalidità. In caso di disabilità motorie, occorre specificarne la natura. Per coloro che hanno disturbi psichici o mentali, è necessario dimostrare il diritto all’indennità di accompagnamento.
Cosa va indicato
Inoltre, la carta di circolazione deve indicare gli eventuali adattamenti al veicolo o dispositivi di guida specifici, qualora il disabile possieda una patente speciale. Sarà inoltre richiesto il codice fiscale del richiedente o del familiare fiscalmente responsabile e una copia del documento di identità di chi presenta la domanda.
Casi particolari
In alcuni casi, si può rendere necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da una copia del documento di identità, che certifichi la conformità delle certificazioni mediche, specialmente se rilasciate da una commissione con un medico INPS, e una dichiarazione che confermi l’assenza di altri veicoli registrati per i quali è già stata concessa l’esenzione.
Esenzione IPT e veicoli cointestati
In generale, non è prevista l’esenzione IPT per veicoli cointestati, salvo alcune eccezioni. Tra queste, vi è la cointestazione tra la persona disabile e il familiare che la ha fiscalmente a carico. Un’altra eccezione riguarda il caso in cui il disabile sia cointestatario al 50% di un veicolo e acquisti la parte restante: in tal caso, ha diritto all’esenzione per l’intero veicolo. In situazioni particolari, come quella dei genitori separati con figli disabili a carico, l’esenzione può essere applicata solo a un veicolo, e non a due veicoli separati intestati a ciascun genitore.
Eccezioni alla regola del singolo veicolo
Alcune Province possono prevedere deroghe alla norma che consente di beneficiare dell’esenzione IPT per un solo veicolo. Ad esempio, la Città Metropolitana di Milano prevede un periodo di tolleranza in caso di trasferimento o radiazione di un veicolo per cui era stata concessa l’esenzione, consentendo di richiedere l’agevolazione anche per un nuovo veicolo, a patto che il trasferimento o la radiazione del vecchio mezzo avvenga entro 30 giorni dalla trascrizione del nuovo.
Un esempio, la Provincia di Monza e Brianza
La Provincia di Monza e Brianza consente l’esenzione per un nuovo veicolo, anche se il trasferimento del vecchio non è ancora stato registrato al PRA, purché venga fornita una copia dell’atto di vendita del precedente veicolo esente.
Passaggio di proprietà, consigli utili
Poiché le normative possono variare, è sempre consigliabile verificare le disposizioni locali presso le diverse Province o Città Metropolitane.



