Definizione presente nel suo verbale: “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”.

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni suggeriamo comunque gli approfondimenti del caso.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso dà diritto alla pensione di inabilità, ma non all’indennità di accompagnamento.

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al verbale. Per approfondimenti: Invalidi civili: la pensione di inabilità

Agevolazioni fiscali

Auto Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto, nella detraibilità – in sede di denuncia annuale dei redditi – del 19% della spesa sostenuta, nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET). Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap. In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo. Per approfondimenti: Agevolazioni sui veicoli

Ausili Gli ausili destinati a persone invalide godono dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi. Per approfondimenti: Ausili

Sussidi tecnici ed informatici I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l’autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità. Per approfondimenti: Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici

Spese per l’assistenza specifica La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l’assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone. Per approfondimenti: Spese di assistenza specifica – deduzione e detrazione

Spese per l’assistenza personale e domestica La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell’assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi. Per approfondimenti: Spese per servizi domestici – deduzione Spese per assistenza personale – detrazione

Detrazioni per familiari a carico È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap. Per approndimenti: Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Prima casa Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l’acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. L’agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa.

Imposte comunali La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni

Telefonia fissa La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti “con esigenze sociali speciali” venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Per approfondimenti: Telefonia fissa: agevolazioni

Telefonia mobile La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi “in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti”. Per approfondimenti: Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all’erogazione sono quelli elencati in un’apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.

Per approfondimenti: L’erogazione gratuita degli ausili

Esenzione Ticket Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest’ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità. Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Permessi lavorativi retribuiti Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti. Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione. Per approfondimenti: Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992) di cui lei purtroppo non dispone. Per approfondimenti: Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Prepensionamento I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Per approfondimenti: Il prepensionamento dei lavoratori disabili

Scelta della sede di lavoro La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Un’altra disposizione prevede che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a queste agevolazioni. Per approfondimenti: Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Rifiuto al trasferimento La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione. Per approfondimenti: Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Lavoro notturno La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno. Per approfondimenti: Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Liste speciali di collocamento Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento. Per approfondimenti: Diritto al lavoro

Mobilità

Patente speciale di guida Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l’idoneità alla guida, talvolta con l’obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L’accertamento dell’idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l’Azienda Usl capoluogo di provincia. Per approfondimenti: Patente di guida e persone con disabilità

Contribuiti per l’adattamento ai dispositivi di guida È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo. Per approfondimenti: I contributi per gli adattamenti alla guida

Contrassegno disabili per la circolazione e la sosta Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno invalidi” o “contrassegno arancione”. Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall’ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile. Per approfondimenti: Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Contributi per l’eliminazione delle barriere in casa La normativa vigente prevede che per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti,

le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l’immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l’esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Per approfondimenti: I contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Suggerimenti

Se ritiene che la condizione sanitaria riconosciuta dal suo verbale non sia corretta può attivare una forma di ricorso che si chiama “accertamento tecnico preventivo”, la cui richiesta va presentata al Tribunale competente territorialmente, con l’assistenza di un legale, entro 180 giorni dalla notifica del verbale. In tal senso deve contattare un avvocato anche tramite un patronato sindacale o un’associazione di categoria.

Se ritiene ricorrano le condizioni, può richiedere nuova visita per aggravamento. La procedura è la medesima prevista per il primo accertamento: certificato introduttivo redatto telematicamente dal medico curante (che circostanzia l’aggravamento), presentazione della domanda per via telematica all’INPS (anche con l’assistenza di un patronato o di un’associazione riconosciuta), convocazione a visita dell’INPS presso l’ASL di competenza.

Se il suo verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all’INPS.