La risposta sulle colonnine per la ricarica.

Ricarica auto elettriche per disabili: la risposta all’interpello numero 334 datato 9 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate afferma che per quanto riguarda le stazioni di ricarica per le auto elettriche, da installare presso l’abitazione privata del disabile, non spetta l’aliquota agevolata al 4%.

Iva al 4%

La decisione è stata presa in quanto non costituisce un pezzo destinato all’adattamento del veicolo del disabile.
Sono molti i disabili che hanno usufruito dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di un’auto elettrica, che hanno provveduto poi a richiedere l’IVA agevolata anche per quanto riguarda l’acquisto della colonnina di ricarica elettrica per l’auto.

La richiesta di agevolazioni

La richiesta è stata fatta da un utente che riteneva la stazione di ricarica come un elemento indispensabile per il funzionamento dell’auto elettrica e ha citato come soluzione l’art 8 comma 3 della Legge 449/1997, modificato dall’art 53-bis in esame che afferma che l’IVA agevolata sia anche applicabile “alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi”. L’INPS invece ha affermato che la tassa applicabile a questo acquisto è ordinaria.
Secondo l’agenzia invece l’IVA applicabile a questo acquisto è quella ordinaria e motiva questa risposta con un riepilogo normativo che conduce a specificare che la ratio della norma sia quella di agevolare il solo disabile e non altro soggetto.

Ricarica auto elettriche per disabili, la parola al legislatore

Il legislatore ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 4% alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”

L’Agenzia evidenzia poi che il successivo punto 33) prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn.30, 31 e 32”.

La stazione di ricarica

La stazione di ricarica da installare nella propria abitazione, secondo l’agenzia, non è strettamente necessaria per il funzionamento dell’auto, in quanto esistono anche colonnine di ricarica pubbliche. Nella Circolare 46/2001, si specifica che si vuole agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori degli apparecchi dedicati a chi ha problemi o ridotte capacità motorie, evitando che fornire strumenti che possono essere utilizzati anche da chi non corrisponde a queste caratteristiche.

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