A causa del covid vengono sospese le assunzioni obbligatorie

Il Ministero ha recentemente precisato in quali casi le aziende non hanno l’obbligo di assunzione di un determinato numero di lavoratori disabili come stabilito dalla Legge 68/99. Come già annunciato, una delle misure introdotte dal Governo nel tentativo di bloccare il dilagare della pandemia Coronavirus è quella di sospendere l’obbligo di assunzione per le aziende. Questo sarà valido per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale dovuti all’emergenza coronavirus.

Con la circolare 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro ha fatto il punto sui casi in cui le aziende siano sollevate momentaneamente dall’obbligo di assumere al loro interno un determinato numero di disabili, come invece è previsto dall’articolo 3 comma 5 della Legge 68 del 1999. Tale Legge è applicabile alle aziende che, a causa della pandemia, utilizzano la cassa integrazione ordinaria o in deroga, il fondo di integrazione salariale o di solidarietà bilaterale.

Gli obblighi delle aziende

La Legge 68/99 regola il numero di lavoratori disabili che devono essere assunti nelle aziende in relazione al numero complessivo del personale in generale. Offre anche alcune precisazioni riguardo le tipologie di disabilità e i diritti all’assunzione dei disabili. Ricordiamo brevemente che le aziende con minimo 15 assunti e massimo 35 hanno l’obbligo di assumere almeno un disabile al loro interno, mentre le aziende che hanno un numero massimo di assunti pari a 50 persone hanno l’obbligo di assumere due dipendenti affetti da disabilità. Nel caso in cui l’azienda sia più grande l’obbligo imposto è invece quello del 7% del totale. Le aziende sono obbligate, entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare il proprio prospetto informativo disabili per rendere noto lo stato occupazionale dei disabili all’interno delle strutture. Per le aziende che non dovessero trovarsi “in regola” è prevista una sanzione che va ad aumentare per ogni giorno scoperto.

Le deroghe prima del Covid

Erano ovviamente previste alcune deroghe anche nel periodo che ha preceduto la pandemia coronavirus e riguardava le aziende elencate nell’articolo 3 comma 5 della medesima legge, 68/1999 e nell’articolo 4 del DPR n.333 del 2000. Si tratta di aziende che ricorrono alla cassa integrazione guadagni straordinaria (ai senti degli articolo 1 e 3 della legge 223/1991, di coloro che hanno contratti di solidarietà difensiva, e di quelle che hanno attivato procedure di mobilità, come stabilito dagli articoli 4 e 24 della legge 223/1991– A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali ad opera del decreto legislativo 148 del 2015 le causali di intervento della CIGS sono:
-La riorganizzazione aziendale
-La crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessata attività produttiva.
-Il contratto di solidarietà, come affermato dall’articolo 21 del Decreto Legislavito 148 del 2015.

La cassa integrazione

Non vi è quindi differenza tra le imprese che utilizzano la cassa ordinaria in deroga a causa dell’emergenza covid e quella che ricorre alla cassa integrazione ordinaria. Tale situazione, stando anche all’opinione del legislatore, è quindi pienamente rispondente alla ratio della norma.

Per quanto tempo sarà valida?

Per quanto tempo quindi tale sospensione per le aziende sarà da considerarsi valida? La sospensione sarà proporzionale all’attività lavorativa che è stata, a tutti gli effetti, sospesa, oltre che al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale su cui insiste una deroga. L’obbligo a carico del datore di lavoro verrà ripristinato al venir meno della situazione di emergenza che l’Italia sta vivendo in questo periodo.